IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera r) e comma 3,  e  118,
della Costituzione della Repubblica italiana; 
  Visto l'art. 62-ter del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
recante  «Codice  dell'amministrazione  digitale»,   che   istituisce
l'Anagrafe nazionale degli assistititi  (ANA),  base  dati  unica  di
tutti gli assistiti del Servizio  sanitario  nazionale,  al  fine  di
rafforzare gli interventi in tema di  monitoraggio  della  spesa  del
settore   sanitario,   accelerare   il   processo   di    automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le  pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei  sistemi
di sicurezza sociale e, in  particolare,  l'art.  19  riguardante  il
diritto della persona assicurata e dei suoi familiari,  che  dimorano
in uno Stato membro  diverso  dallo  Stato  membro  competente,  alle
prestazioni in natura che si  rendono  necessarie  sotto  il  profilo
medico, tenuto conto della natura delle prestazioni  e  della  durata
prevista della dimora; 
  Visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 settembre 2009,  che  stabilisce  le  modalita'  di
applicazione  del  regolamento   (CE)   n.   883/2004   relativo   al
coordinamento dei sistemi di sicurezza  sociale  e,  in  particolare,
l'art. 25 che definisce le procedure nei casi di dimora della persona
assicurata e dei suoi familiari, in uno Stato  membro  diverso  dallo
Stato membro competente; 
  Vista la decisione S1 del 12 giugno 2009,  riguardante  la  Tessera
europea di assicurazione malattia  della  Commissione  amministrativa
per  il  coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza  sociale  (2010/C
106/08), che definisce i principi generali, i  dati  contenuti  e  le
modalita'  di  utilizzo  della  Tessera  europea   di   assicurazione
malattia, disponendo all'art. 1 che la predetta Tessera «attesta  che
un assicurato, o un pensionato, e i membri della  sua  famiglia,  che
dimorino in uno Stato membro  diverso  da  quello  competente,  hanno
diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il
profilo medico tenuto conto della natura delle  prestazioni  e  della
durata prevista della dimora»; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio, del 2 luglio 2009, concernente  gli  orientamenti  per  un
migliore recepimento e una migliore applicazione della  direttiva  n.
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e  dei  loro
familiari di circolare e di soggiornare  liberamente  sul  territorio
degli Stati membri, che al punto  2.3.2  stabilisce  che,  anche  per
soggiorni superiori a tre mesi, la Tessera europea  di  assicurazione
malattia offre copertura completa quando il cittadino UE  interessato
non trasferisce la residenza,  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.
1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato
membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo  in
un altro Stato membro)». 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 della legge 23  dicembre  1978,  n.
833, che prevede che «il Servizio sanitario nazionale  e'  costituito
dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei  servizi  e  delle
attivita' destinati alla promozione, al mantenimento ed  al  recupero
della  salute  fisica  e  psichica  di  tutta  la  popolazione  senza
distinzione di condizioni individuali o sociali e  secondo  modalita'
che  assicurino  l'eguaglianza  dei  cittadini  nei   confronti   del
servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete  allo
Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali»; 
  Vista la legge  7  agosto  1982,  n.  526,  recante  «Provvedimenti
urgenti per lo sviluppo dell'economia» e, in particolare,  l'art.  7,
relativo all'aggiornamento da parte  delle  unita'  sanitarie  locali
degli elenchi dei cittadini utenti del Servizio  sanitario  nazionale
assistibili  dai  medici  di  medicina  generale   e   dai   pediatri
convenzionati; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto-legge 15 gennaio  1993,  n.  6,  convertito  dalla
legge 17 marzo 1993, n. 63,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  il
recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale»  e  in
particolare l'art. 2 relativo allo «scambio dati attraverso il codice
fiscale e acquisizione degli indirizzi»; 
  Visto il decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  recante
«Norme  in  materia  di  sistemi  informativi   automatizzati   delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulle condizioni degli stranieri», e in particolare: 
    l'art. 34, che disciplina l'assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale; 
    l'art.  35,  che  disciplina  l'assistenza  sanitaria   per   gli
stranieri non iscritti al Servizio sanitario  nazionale  specificando
al comma 2 che restano salve le norme che  disciplinano  l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in  Italia  in  base  a  trattati  e
accordi internazionali bilaterali  o  multilaterali  di  reciprocita'
sottoscritti dall'Italia e, al comma 3, che  ai  cittadini  stranieri
presenti sul  territorio  nazionale,  non  in  regola  con  le  norme
relative all'ingresso  ed  al  soggiorno,  sono  assicurate  le  cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina  preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
collettiva, senza oneri a carico dei  richiedenti  qualora  privi  di
risorse   economiche   sufficienti,   fatte   salve   le   quote   di
partecipazione  alla  spesa  a  parita'  con  i  cittadini  italiani,
precisando, al comma 6, che per le prestazioni ospedaliere urgenti  o
comunque essenziali  il  finanziamento  e'  a  carico  del  Ministero
dell'interno, mentre per  le  rimanenti  prestazioni  e'  nell'ambito
delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e in particolare: 
    l'art. 42, che disciplina l'assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale, disponendo tra l'altro  al  comma  6
che «lo straniero che abbia richiesto un  permesso  di  soggiorno  di
durata superiore a tre mesi puo' chiedere l'iscrizione volontaria  al
Servizio sanitario nazionale, previa  corresponsione  del  contributo
prescritto»; 
    l'art.  43,  che  disciplina  l'assistenza  sanitaria   per   gli
stranieri non iscritti al Servizio sanitario  nazionale,  disponendo,
tra l'altro, che agli stranieri presenti nel territorio dello  Stato,
non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono
comunque  assicurate,  nei  presidi  sanitari  pubblici   e   privati
accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'art. 35, comma 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e che la prescrizione
e la registrazione di tali prestazioni viene  effettuata  utilizzando
un codice regionale a sigla STP (Straniero temporaneamente presente),
riconosciuto su  tutto  il  territorio  nazionale,  che  deve  essere
utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni  effettuate
da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini  del
rimborso e  la  prescrizione,  di  farmaci  erogabili  a  parita'  di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani,  da
parte delle farmacie convenzionate; 
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale»,  a  norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)», e  in  particolare  l'art.  87,  come  modificato
dall'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito
con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  che  prevede
che al fine di migliorare a livello nazionale e a  livello  regionale
il  monitoraggio  della  spesa   sanitaria   nelle   sue   componenti
farmaceutica, diagnostica e specialistica, e' introdotta la  gestione
informatizzata   delle   prescrizioni   relative   alle   prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da
soggetti  pubblici  e  privati  accreditati,  nell'ambito  del  nuovo
sistema informativo nazionale del Ministero della salute; 
  Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e  in  particolare,
l'art. 2-sexies; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
concernente l'istituzione del sistema  (c.d.  Tessera  sanitaria)  da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, in  particolare,
il comma 9; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e,   in
particolare: 
    l'art. 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni; 
    l'art. 62 del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  che
istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); 
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria  e
di  competitivita'  economica»,  e,  in  particolare,  il  comma  15,
concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e  delle
finanze della Tessera  sanitaria  su  supporto  Carta  nazionale  dei
servizi (TS-CNS); 
  Visto l'art. 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
concernente, tra l'altro, il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); 
  Visto l'art. 32 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che  dispone  il
trasferimento al Ministero della salute delle competenze relative  al
finanziamento  delle  prestazioni  urgenti  e  comunque   essenziali,
erogate a stranieri non in regola con le norme relative  all'ingresso
e  soggiorno  (STP),  di  cui  all'art.  35,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria  e  al
codice fiscale dei contribuenti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618, recante «Assistenza sanitaria ai cittadini italiani  all'estero»
(art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  «Disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al  personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo  comma,
della legge n. 833 del 1978)», che dispone: 
    all'art.  3  «L'assistenza  sanitaria  al  personale   navigante,
marittimo e  dell'aviazione  civile,  ed  ai  loro  familiari  aventi
diritto e' assicurata in Italia dall'unita' sanitaria locale nel  cui
territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri  o
apolidi non residenti, la temporanea dimora.  L'assistenza  sanitaria
al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per
i periodi di sosta o di riposo compensativo, e  a  quello  in  attesa
d'imbarco, purche' per contratto a disposizione  dell'armatore,  agli
aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro,  e'  assicurata  in
Italia e all'estero dal Ministero della sanita', per tutto il periodo
di malattia contratta nelle predette situazioni.»; 
    all'art. 4 «Il possesso  della  speciale  appendice  al  libretto
sanitario o l'attestazione di avvenuta  iscrizione  presso  l'ufficio
costituisce per l'interessato titolo per ottenere l'assistenza  nelle
forme del presente decreto»; 
    all'art. 5 «Agli aventi diritto all'assistenza e' rilasciata  una
speciale appendice al libretto sanitario»; 
    all'art. 6 «Le unita' sanitarie locali provvedono ad  erogare  al
personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.
3, ed ai loro familiari aventi diritto le  prestazioni  sanitarie  di
competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai  sensi  dell'art.  3
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  Il  personale  ha  diritto  di
accedere ai presidi e  servizi  di  assistenza  di  qualsiasi  unita'
sanitaria  locale  nel  cui  territorio  si  trovi  per  ragioni   di
servizio»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 22  febbraio  1984,  di
concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1984, n. 77, recante «Fissazione dei livelli delle
prestazioni sanitarie e delle  prestazioni  economiche  accessorie  a
quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero
al  personale  navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile   dal
Ministero della sanita'»; 
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 11 maggio  1984,  n.
1000, «Iscrizioni degli  assistiti  negli  elenchi  delle  Usl»,  che
dispone in particolare che: 
    «il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, che si
trovi in una delle situazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  620/80,  dovra'  essere
"cancellato" dagli elenchi per tutto il periodo in cui  e'  assistito
dal  Ministero  della  sanita'  ai  sensi  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica; 
    come gia' rappresentato con circolare telegrafica del  21  maggio
1983, il personale navigante nelle  situazioni  innanzi  indicate  ha
diritto, ai sensi del combinato  disposto  degli  articoli  19  della
legge n. 833 del 1978 e 6, comma secondo, quarto e sesto, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, di accedere a  tutti
i servizi di  assistenza  sanitaria  di  qualsiasi  unita'  sanitaria
locale con  le  modalita'  e  i  limiti  vigenti  per  gli  assistiti
residenti della USL stessa; 
    al fine di consentire la identificazione degli aventi diritto, si
ritiene necessario munire gli interessati di  un  apposito  tesserino
(riprodotto  in  allegato  alla  presente  circolare)  attestante  il
diritto all'assistenza a carico di questo Ministero; 
    per evidenti motivi di ordine sanitario questo Ministero ritiene,
infine,  che  il  "rapporto  di  fiducia"  non   debba   considerarsi
interrotto nel periodo in  cui  il  soggetto  e'  "cancellato"  dagli
elenchi ai sensi dell'art. 7 della legge  n.  526/1982,  per  cui  la
eventuale  successiva  reiscrizione  dell'interessato  negli  elenchi
dello stesso medico di fiducia a carico  del  quale  era  al  momento
della cancellazione, non costituisce per il medico nuova scelta»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  3  novembre  1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1989, n. 273, recante
«Criteri per la  fruizione  di  prestazioni  assistenziali  in  forma
indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  sanita'  1°  febbraio  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  23  maggio  1996,  n.  119,
recante «Determinazione delle  tariffe  relative  alle  cure  urgenti
ospedaliere prestate dal Servizio sanitario  nazionale  ai  cittadini
italiani e stranieri non assicurati»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25  settembre  1999,  n.  226,
regolamento recante «Norme di individuazione delle malattie  croniche
e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del  decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124»; 
  Visto l'Accordo-quadro tra il Ministro della sanita', le regioni  e
le province autonome,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 22 febbraio  2001  (Rep.  atti  n.  1158)
relativo al piano di azione coordinato  per  lo  sviluppo  del  Nuovo
sistema informativo sanitario nazionale (NSIS); 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12  luglio  2001,   n.   160,
regolamento recante «Istituzione della rete nazionale delle  malattie
rare e di esenzione dalla  partecipazione  al  costo  delle  relative
prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
luglio 2005, di concerto con il  Ministro  della  salute,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2005, n. 180, attuativo del comma 9
del citato art. 50 del decreto-legge n. 269 del  2003,  che  prevede,
tra l'altro, il contenuto informativo dei record per l'invio dei dati
riguardanti gli assistiti dal  Servizio  sanitario  nazionale  e  dal
SASN, i medici convenzionati del Servizio sanitario nazionale  e  del
SASN e le relative esenzioni; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  5  dicembre  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2007,  n.  22,  e,  in
particolare, l'art. 5, che dispone  che  le  regioni  e  le  province
autonome  comunicano  e   mantengono   aggiornate   le   informazioni
anagrafiche delle aziende sanitarie e  quelle  relative  agli  ambiti
territoriali di competenza, attraverso  una  applicazione  denominata
«Monitoraggio della rete di assistenza» - fase 1 - del Nuovo  sistema
informativo sanitario; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  maggio  2008,  n.  124,
recante «Attuazione dell'art. 1, comma 810, lettera c),  della  legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  in  materia  di  regole   tecniche   e
trasmissione  dati  di  natura  sanitaria,  nell'ambito  del  Sistema
pubblico di connettivita'»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
dicembre 2009, di concerto con il Ministro della  salute,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, recante  «Verifica
delle esenzioni, in base al  reddito,  dalla  compartecipazione  alla
spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  26  febbraio  2010,  di
concerto con il Ministro del lavoro e  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010,  n.
65,  recante   «Definizione   delle   modalita'   tecniche   per   la
predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di
malattia al SAC»; 
  Vista la circolare del Ministero della salute del  30  marzo  2010,
«Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale -  Emissione  TEAM
per pensionati (e loro  familiari)  e  familiari  di  lavoratori  che
risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia»; 
  Vista la nota del Ministero della  salute  prot.  n.  9004  del  18
maggio 2010, «Nuovi regolamenti comunitari  di  sicurezza  sociale  -
Compilazione certificato sostitutivo  provvisorio  per  pensionati  e
familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso  da  quello
del capofamiglia»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
novembre 2011, di concerto con il Ministro della  salute,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  12  novembre  2011,   n.   264,   recante
«Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di  cui  all'art.
11, comma 16, del decreto-legge n.  78  del  2010  (Progetto  tessera
sanitaria)»; 
  Visto l'accordo interregionale relativo  alla  compensazione  della
mobilita' sanitaria, approvato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano il 22 marzo 2012; 
  Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n.  281,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano  sul  documento,  recante  «Indicazioni  per  la  corretta
applicazione  della  normativa  per   l'assistenza   sanitaria   alla
popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome» del
20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 255/CSR); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre  2014,  n.  194,  recante  «Modalita'  di  attuazione  e  di
funzionamento dell'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente
(ANPR) e definizione del piano per  il  graduale  subentro  dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente»; 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali del 2 luglio 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  4
agosto 2015, n. 179, recante «Misure  di  sicurezza  e  modalita'  di
scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221
che dispone, tra  l'altro,  al  comma  2,  secondo  periodo,  che  il
Fascicolo sanitario elettronico deve consentire  anche  l'accesso  da
parte del cittadino ai servizi sanitari on-line e, al  comma  15-ter,
punto  2),  che  l'infrastruttura  nazionale   di   interoperabilita'
garantisce     l'identificazione      dell'assistito,      attraverso
l'allineamento con l'ANA, e nelle more della realizzazione  dell'ANA,
attraverso l'allineamento con l'elenco degli  assistiti  gestito  dal
Sistema tessera sanitaria. 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015,  n.  178,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
novembre  2015,  n.  263,  recante  «Disciplina  di  attuazione   del
Fascicolo sanitario elettronico, ai sensi del comma  7  dell'art.  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; 
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente tra  lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 7 luglio 2016 (Rep. atti  n.  116)  per  l'evoluzione  del  Nuovo
sistema informativo sanitario nazionale (NSIS); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  febbraio  2017,   n.   32,
concernente regolamento recante le procedure per l'interconnessione a
livello nazionale dei sistemi informativi  su  base  individuale  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  quando  gestiti  da   diverse
amministrazioni dello Stato di attuazione del citato decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo  2017,  n.
65, recante «Definizione ed aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992 n. 502»; 
  Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare,  l'art.  40,
comma 7, il quale dispone che il figlio, il coniuge e  il  convivente
dell'assistito gia' in carico al medico di medicina generale  possono
effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga  al
massimale o quota individuale, purche' anagraficamente facenti  parte
del medesimo nucleo familiare; 
  Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i Pediatri di libera scelta, ai sensi  dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare,  l'art.  38,
comma 9, il quale dispone che la scelta relativa ad assistiti in eta'
pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali  il
pediatra abbia gia' in cura altro soggetto in  eta'  pediatrica  puo'
essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al
massimale individuale; 
  Visto che il comma 7 dell'art. 62-ter  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n.  82,  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: 
    a) i contenuti dell'ANA, tra i quali  devono  essere  inclusi  le
scelte del medico di medicina  generale  e  del  pediatra  di  libera
scelta, il codice esenzione e il domicilio; 
    b) il piano per il graduale subentro  dell'ANA  alle  anagrafi  e
agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole  aziende  sanitarie
locali; 
    c) le garanzie e le misure di sicurezza da  adottare,  i  criteri
per  l'interoperabilita'  dell'ANA  con  le  altre  banche  dati   di
rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione
dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello  regionale  per  le
medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita'; 
  Considerato che e' necessario che l'ANA, in qualita' di  base  dati
unica degli utenti del Servizio sanitario nazionale,  subentri  anche
alle anagrafi dei medici  convenzionati  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, alle  anagrafi  delle  codifiche  delle  esenzioni  e  dei
soggetti esenti delle aziende sanitarie locali; 
  Considerato che e' necessario che l'ANA subentri anche all'anagrafe
degli assistiti SASN, tenuta dal Ministero della salute, al fine di: 
    a) garantire il tempestivo trasferimento dell'assistenza relativo
agli  assistiti  SASN,  coerentemente  con  quanto  previsto  per  il
trasferimento di residenza degli altri assistiti  Servizio  sanitario
nazionale, accelerando ed efficientando  i  processi  di  automazione
amministrativa; 
    b) permettere la verifica  digitale  da  parte  delle  ASL  della
condizione di assistito SASN, nei casi in cui tali assistiti e i loro
familiari usufruiscono delle  prestazioni  sanitarie,  migliorando  i
servizi per gli assistiti e le pubbliche amministrazioni; 
    c)  supportare  l'identificazione   dell'assistito   SASN,   oggi
garantita attraverso l'allineamento con l'elenco gestito  da  Tessera
sanitaria, per l'accesso ai servizi on-line messi a disposizione  dal
FSE; 
  Considerato che e' necessario che l'ANA tratti  anche  i  dati  dei
cittadini  stranieri  comunitari  muniti  di   Tessera   europea   di
assicurazione  malattia,   al   fine   di   garantire   la   corretta
identificazione dei soggetti destinatari delle  prestazioni  di  cura
nonche' la rendicontazione degli oneri per le  prestazioni  sanitarie
da parte delle strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  per  i
successivi adempimenti amministrativi di competenza delle ASL,  delle
regioni e del Ministero della salute; 
  Considerato che e' necessario che l'ANA tratti  anche  i  dati  dei
cittadini stranieri non iscrivibili al Servizio sanitario  nazionale,
di cui agli articoli 42, comma 6 e  43,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394,  al  fine  di
garantire la corretta identificazione dei soggetti destinatari  delle
prestazioni di cura nonche' la rendicontazione  degli  oneri  per  le
prestazioni sanitarie da parte delle strutture del Servizio sanitario
nazionale a carico del Ministero della salute; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 24 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 36,  par.
4, e dell'art. 58, par.  3,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'art. 2, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella seduta del 25 maggio 2022; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della   salute   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce: 
    a) i contenuti dell'ANA, istituita nell'ambito del sistema TS; 
    b) il piano di graduale subentro dell'ANA alle  anagrafi  e  agli
elenchi  degli  assistiti  tenuti  dalle  singole  aziende  sanitarie
locali; 
    c) le garanzie e le misure di sicurezza da  adottare,  i  criteri
per  l'interoperabilita'  dell'ANA  con  le  altre  banche  dati   di
rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione
dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello  regionale  per  le
medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  delle  regole  tecniche  del
Sistema pubblico di connettivita'; 
    d) le modalita' di accesso ai dati e gli strumenti  funzionali  a
garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle  prestazioni  di  cura
erogate, nonche' quelli che per le  finalita'  di  cui  all'art.  15,
comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, devono essere  resi
disponibili  al  Nuovo  sistema  informativo   sanitario   nazionale,
realizzato  dal  Ministero  della  salute  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.