IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera r) e comma 3, e 118, della Costituzione della Repubblica italiana; Visto l'art. 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», che istituisce l'Anagrafe nazionale degli assistititi (ANA), base dati unica di tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale, al fine di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, in particolare, l'art. 19 riguardante il diritto della persona assicurata e dei suoi familiari, che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora; Visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, in particolare, l'art. 25 che definisce le procedure nei casi di dimora della persona assicurata e dei suoi familiari, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente; Vista la decisione S1 del 12 giugno 2009, riguardante la Tessera europea di assicurazione malattia della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2010/C 106/08), che definisce i principi generali, i dati contenuti e le modalita' di utilizzo della Tessera europea di assicurazione malattia, disponendo all'art. 1 che la predetta Tessera «attesta che un assicurato, o un pensionato, e i membri della sua famiglia, che dimorino in uno Stato membro diverso da quello competente, hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora»; Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 2 luglio 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva n. 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che al punto 2.3.2 stabilisce che, anche per soggiorni superiori a tre mesi, la Tessera europea di assicurazione malattia offre copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro)». Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto, in particolare, l'art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede che «il Servizio sanitario nazionale e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali»; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia» e, in particolare, l'art. 7, relativo all'aggiornamento da parte delle unita' sanitarie locali degli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale» e in particolare l'art. 2 relativo allo «scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni degli stranieri», e in particolare: l'art. 34, che disciplina l'assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale; l'art. 35, che disciplina l'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale specificando al comma 2 che restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia e, al comma 3, che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini italiani, precisando, al comma 6, che per le prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali il finanziamento e' a carico del Ministero dell'interno, mentre per le rimanenti prestazioni e' nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e in particolare: l'art. 42, che disciplina l'assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, disponendo tra l'altro al comma 6 che «lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi puo' chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto»; l'art. 43, che disciplina l'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, disponendo, tra l'altro, che agli stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e che la prescrizione e la registrazione di tali prestazioni viene effettuata utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero temporaneamente presente), riconosciuto su tutto il territorio nazionale, che deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, di farmaci erogabili a parita' di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale», a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e in particolare l'art. 87, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che prevede che al fine di migliorare a livello nazionale e a livello regionale il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e' introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati, nell'ambito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della salute; Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in particolare, l'art. 2-sexies; Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione del sistema (c.d. Tessera sanitaria) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 9; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in particolare: l'art. 50, concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni; l'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», e, in particolare, il comma 15, concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi (TS-CNS); Visto l'art. 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente, tra l'altro, il Fascicolo sanitario elettronico (FSE); Visto l'art. 32 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che dispone il trasferimento al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni urgenti e comunque essenziali, erogate a stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno (STP), di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, recante «Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero» (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante «Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978)», che dispone: all'art. 3 «L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto e' assicurata in Italia dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora. L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purche' per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, e' assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanita', per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.»; all'art. 4 «Il possesso della speciale appendice al libretto sanitario o l'attestazione di avvenuta iscrizione presso l'ufficio costituisce per l'interessato titolo per ottenere l'assistenza nelle forme del presente decreto»; all'art. 5 «Agli aventi diritto all'assistenza e' rilasciata una speciale appendice al libretto sanitario»; all'art. 6 «Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizio»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1984, n. 77, recante «Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanita'»; Vista la circolare del Ministero della sanita' 11 maggio 1984, n. 1000, «Iscrizioni degli assistiti negli elenchi delle Usl», che dispone in particolare che: «il personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, che si trovi in una delle situazioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/80, dovra' essere "cancellato" dagli elenchi per tutto il periodo in cui e' assistito dal Ministero della sanita' ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica; come gia' rappresentato con circolare telegrafica del 21 maggio 1983, il personale navigante nelle situazioni innanzi indicate ha diritto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 della legge n. 833 del 1978 e 6, comma secondo, quarto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, di accedere a tutti i servizi di assistenza sanitaria di qualsiasi unita' sanitaria locale con le modalita' e i limiti vigenti per gli assistiti residenti della USL stessa; al fine di consentire la identificazione degli aventi diritto, si ritiene necessario munire gli interessati di un apposito tesserino (riprodotto in allegato alla presente circolare) attestante il diritto all'assistenza a carico di questo Ministero; per evidenti motivi di ordine sanitario questo Ministero ritiene, infine, che il "rapporto di fiducia" non debba considerarsi interrotto nel periodo in cui il soggetto e' "cancellato" dagli elenchi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 526/1982, per cui la eventuale successiva reiscrizione dell'interessato negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale era al momento della cancellazione, non costituisce per il medico nuova scelta»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1989, n. 273, recante «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero»; Visto il decreto del Ministero della sanita' 1° febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1996, n. 119, recante «Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1999, n. 226, regolamento recante «Norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»; Visto l'Accordo-quadro tra il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158) relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS); Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n. 160, regolamento recante «Istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2005, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2005, n. 180, attuativo del comma 9 del citato art. 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, che prevede, tra l'altro, il contenuto informativo dei record per l'invio dei dati riguardanti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale e dal SASN, i medici convenzionati del Servizio sanitario nazionale e del SASN e le relative esenzioni; Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2007, n. 22, e, in particolare, l'art. 5, che dispone che le regioni e le province autonome comunicano e mantengono aggiornate le informazioni anagrafiche delle aziende sanitarie e quelle relative agli ambiti territoriali di competenza, attraverso una applicazione denominata «Monitoraggio della rete di assistenza» - fase 1 - del Nuovo sistema informativo sanitario; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2008, n. 124, recante «Attuazione dell'art. 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2009, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, recante «Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria»; Visto il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, recante «Definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC»; Vista la circolare del Ministero della salute del 30 marzo 2010, «Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Emissione TEAM per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia»; Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 9004 del 18 maggio 2010, «Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale - Compilazione certificato sostitutivo provvisorio per pensionati e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, recante «Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto tessera sanitaria)»; Visto l'accordo interregionale relativo alla compensazione della mobilita' sanitaria, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 marzo 2012; Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento, recante «Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome» del 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 255/CSR); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, recante «Modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente»; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2015, n. 179, recante «Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che dispone, tra l'altro, al comma 2, secondo periodo, che il Fascicolo sanitario elettronico deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on-line e, al comma 15-ter, punto 2), che l'infrastruttura nazionale di interoperabilita' garantisce l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'ANA, e nelle more della realizzazione dell'ANA, attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema tessera sanitaria. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2015, n. 263, recante «Disciplina di attuazione del Fascicolo sanitario elettronico, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»; Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. atti n. 116) per l'evoluzione del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS); Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2017, n. 32, concernente regolamento recante le procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato di attuazione del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n. 65, recante «Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502»; Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare, l'art. 40, comma 7, il quale dispone che il figlio, il coniuge e il convivente dell'assistito gia' in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purche' anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare; Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, in particolare, l'art. 38, comma 9, il quale dispone che la scelta relativa ad assistiti in eta' pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia gia' in cura altro soggetto in eta' pediatrica puo' essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale; Visto che il comma 7 dell'art. 62-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita'; Considerato che e' necessario che l'ANA, in qualita' di base dati unica degli utenti del Servizio sanitario nazionale, subentri anche alle anagrafi dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, alle anagrafi delle codifiche delle esenzioni e dei soggetti esenti delle aziende sanitarie locali; Considerato che e' necessario che l'ANA subentri anche all'anagrafe degli assistiti SASN, tenuta dal Ministero della salute, al fine di: a) garantire il tempestivo trasferimento dell'assistenza relativo agli assistiti SASN, coerentemente con quanto previsto per il trasferimento di residenza degli altri assistiti Servizio sanitario nazionale, accelerando ed efficientando i processi di automazione amministrativa; b) permettere la verifica digitale da parte delle ASL della condizione di assistito SASN, nei casi in cui tali assistiti e i loro familiari usufruiscono delle prestazioni sanitarie, migliorando i servizi per gli assistiti e le pubbliche amministrazioni; c) supportare l'identificazione dell'assistito SASN, oggi garantita attraverso l'allineamento con l'elenco gestito da Tessera sanitaria, per l'accesso ai servizi on-line messi a disposizione dal FSE; Considerato che e' necessario che l'ANA tratti anche i dati dei cittadini stranieri comunitari muniti di Tessera europea di assicurazione malattia, al fine di garantire la corretta identificazione dei soggetti destinatari delle prestazioni di cura nonche' la rendicontazione degli oneri per le prestazioni sanitarie da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale per i successivi adempimenti amministrativi di competenza delle ASL, delle regioni e del Ministero della salute; Considerato che e' necessario che l'ANA tratti anche i dati dei cittadini stranieri non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, di cui agli articoli 42, comma 6 e 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di garantire la corretta identificazione dei soggetti destinatari delle prestazioni di cura nonche' la rendicontazione degli oneri per le prestazioni sanitarie da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale a carico del Ministero della salute; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 24 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 36, par. 4, e dell'art. 58, par. 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 maggio 2022; Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce: a) i contenuti dell'ANA, istituita nell'ambito del sistema TS; b) il piano di graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita'; d) le modalita' di accesso ai dati e gli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate, nonche' quelli che per le finalita' di cui all'art. 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, devono essere resi disponibili al Nuovo sistema informativo sanitario nazionale, realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.